Dal 21 gennaio 2025 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 328 del 19/12/2024, che mette finalmente la parola fine alla complessa vicenda normativa riguardante l’installazione dei portabici, portascì e portabagagli posteriori.
La novità principale? Si torna praticamente alle regole di sempre: queste strutture, se poggiate sul gancio di traino, sono considerate a tutti gli effetti un carico sporgente e non è più richiesto alcun collaudo né l’aggiornamento della carta di circolazione.
Installazione libera senza collaudo
Grazie al nuovo DM 328/2024:
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È consentita l’installazione di portabici, portascì e portabagagli posteriori senza obbligo di collaudo;
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Non è necessario aggiornare la carta di circolazione;
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Restano valide le prescrizioni relative ai limiti di massa del veicolo e al carico massimo ammesso sul gancio di traino.
⚠️ Attenzione: in caso di ostruzione di luci o targa è obbligatorio installare dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa.
Norme da rispettare secondo il Codice della Strada
Il DM 328/2024 richiama direttamente l’articolo 164 del Codice della Strada:
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Larghezza: la struttura non deve superare la sagoma del veicolo. Se il carico sporge lateralmente, si applicano le regole sui carichi sporgenti;
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Lunghezza: la sporgenza posteriore deve rispettare i limiti previsti dal CdS;
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Targa: è possibile utilizzare la targa originale del veicolo oppure una targa ripetitrice (art. 100, comma 4 CdS);
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Responsabilità: il conducente deve verificare il corretto montaggio della struttura e il funzionamento dei dispositivi di illuminazione.
Breve storia della normativa sui portabici
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Settembre 2023 → Nuove regole del Ministero: collaudo obbligatorio in caso di ostruzione di luci o targa e aggiornamento del libretto.
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Gennaio 2024 → Il Consiglio di Stato sospende la circolare, ripristinando la libera installazione.
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Agosto 2024 → Il TAR del Lazio respinge i ricorsi e riporta in vigore la circolare restrittiva.
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Gennaio 2025 → Con il DM 328/2024 si torna alla normativa precedente: portabici e portabagagli posteriori considerati semplicemente carichi sporgenti.
Cosa significa per chi utilizza un portabici?
Per gli automobilisti e gli appassionati di bici la situazione torna più semplice:
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Nessun obbligo di collaudo;
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Nessuna burocrazia aggiuntiva;
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Basta rispettare le norme sui carichi sporgenti e garantire la visibilità della targa e delle luci.
👉 In pratica, si può tornare a viaggiare in tutta tranquillità con il proprio portabici su gancio traino, rispettando solo le regole di sicurezza previste dal Codice della Strada.





